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31
Ott

Ordine del Giorno sull’istituzione del registro dei Testamenti Biologici

testamento-biologicoPremesso che:

– Con l’espressione “testamento biologico” si fa riferimento ad un documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti medici cui essere o no sottoposta in caso di  malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile. La persona che lo redige nomina un fiduciario che diviene, nel caso in cui la medesima diventi incapace, il soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da svolgere. La persona che lo redige nomina un fiduciario per le cure sanitarie che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace, il soggetto chiamato ad intervenire sulle decisioni riguardanti i trattamenti sanitari stessi.

– La “Dichiarazione di volontà anticipata” è stata introdotta per legge negli Stati Uniti nel 1991 e in molti paesi dell’Unione Europea negli anni successivi. Dove non esiste ancora una legge specifica, vi è però una giurisprudenza costante che riconosce valore ai testamenti biologici.

– In Italia, l’articolo 32 della Costituzione stabilisce che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” e che “la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Questa norma costituzionale configura per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono un “diritto perfetto”, che cioè non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato. Parimenti, l’art.13 della Costituzione afferma che “la libertà personale è inviolabile”, rafforzando il riconoscimento alla libertà ed indipendenza dell’individuo nelle scelte personali che lo riguardano.

Considerato che:

– La carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, sancisce che il consenso libero ed informato del paziente all’atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino afferente i diritti all’integrità della persona (titolo 1, Dignità, art. 3 Diritto all’integrità personale).

– La Convenzione sui Diritti Umani e la biomedicina di Oviedo del 1977, ratificata dal Governo Italiano ai sensi della Legge n° 145 del 28 marzo 2001, sancisce all’art. 9 che “i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione”.

Preso atto che:

– Il nuovo codice di Deontologia medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici chirurghi ed odontoiatri, dopo aver precisato all’art. 16 che “il medico deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato…”, all’art 35 sancisce che “il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente… In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti… curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona”. Inoltre all’art 38 si afferma che “il medico deve attenersi, … alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi … Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato”.

Valutato che:

– Il Comitato Nazionale di Bioetica, si è espresso in data 18 dicembre 2003, precisando che “… appare non più rinviabile una approfondita riflessione, non solo bioetica, ma anche biogiuridica, sulle dichiarazioni anticipate… che dia piena e coerente attuazione allo spirito della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina”. Inoltre il Comitato Nazionale di Bioetica specifica che “le direttive anticipate potranno essere scritte su un foglio firmato dall’interessato, e i medici dovranno non solo tenerne conto, ma dovranno anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà“.

Constatato che:

– La più recente giurisprudenza di merito che ha riconosciuto la rilevanza della volontà precedentemente espressa dal soggetto incapace in merito ai trattamenti sanitari cui essere sottoposto è stata significativamente confermata dalla Suprema Corte di Cassazione in varie pronunce che pongono il principio di diritto secondo il quale: “Ove il malato giaccia da moltissimi anni in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, il giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario (fatta salva l’applicazione delle misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell’interesse del paziente), unicamente in presenza dei seguenti presupposti:
(a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno;
(b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona” Corte di Cassazione Sent. n. 21748 del 16.10.07; Cass. n. 23676 del 15.10.08; Cass. 27145 del 13.11.08.

Rilevato che:

– È in corso in Parlamento un approfondito dibattito sul tema che ha per obiettivo l’approvazione di una legge in materia, ma che ancora non vi è una giurisprudenza ne una prassi di riferimento certa ed oggettiva;

Considerato inoltre che:

– La tematica del testamento biologico ormai da anni si pone al centro di un articolato dibattito sia in ambito scientifico, sia in ambito giuridico, tenuto conto che essa investe trasversalmente questioni di ordine clinico-medico, etico-religioso e di inquadramento generale nell’ordinamento giuridico italiano;

– In assenza di una normativa nazionale in materia, esistono in vario modo formulate, le dichiarazioni anticipate di volontà dei trattamenti di natura medica, nelle quali ogni cittadino interessato può esprimere la propria volontà di essere o meno sottoposto in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile a trattamenti terapeutici comprese l’idratazione e l’alimentazione forzate e artificiali in caso di impossibilità ad alimentarsi autonomamente, dichiarazioni che moltissimi cittadini hanno già sottoscritto e depositato presso notai di fiducia;

– In questo scenario, al Consiglio Comunale e al Sindaco nella sua veste di massima autorità sanitaria possono far capo iniziative volte ad introdurre il riconoscimento formale del valore etico delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario;

Proponiamo che:

1. di istituire, fatta salva l’approvazione di una apposita normativa nazionale in materia, un registro di raccolta dei testamenti biologici o dichiarazioni anticipate di volontà;

2. di dare atto che tale registro è riservato ai soli cittadini residenti nel Comune di Perugia, ed ha come finalità di consentire l’iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno redatto una dichiarazione anticipata di trattamento con indicazione del notaio rogante ovvero del fiduciario e/o del depositario, allo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza;

3. di elaborare, quale parte integrale e sostanziale del presente atto, un “Regolamento Comunale per il Registro dei testamenti biologici”;

4. di  demandare al Sindaco l’adozione di successivi provvedimenti da assumersi nel più breve periodo possibile per l’organizzazione del Registro e l’adozione delle singole e conseguenti modalità operative.

comune-perugia-logo

Per il gruppo consiliare del
Partito Democratico
Tommaso BORI

5 Responses

  1. Tens tota la rao del món. Des de Valéncia estem en tu. Ho comentarem en els tallers del Centre de Recursos i Formació de Consum de l’Ajuntament de Valéncia, o del Testament Biològic. Gràcies i un abraç molt fort.

  2. Leonardo

    Il testamento biologico rappresenta una possibilità in più, sancisce un Diritto individuale estremamente banale: scegliere come farsi morire.
    Non capisco perché alcuni sono impauriti dalla libertà di questa scelta.
    Vedo solo il tentativo di mischiare le idee per confondere e banalizzare.
    Forse i lacci di un ottusa ideologia impediscono di discutere del provvedimento entrando nel suo merito, perché più che argomentazioni contro il testamento biologico ho sentito solo evocare l’eutanasia. Come a dire, se non puoi opporti con le idee, spaventa e confondi!
    Spero invece che da questa proposta si parta per cominciare a concretizzare quel cambiamento di cui Perugia ha tanto bisogno, e sono contento che ci siano forze giovani che sono in grado di portare avanti battaglie come questa.

  3. MAURO PISPOLA

    Bravo Tommaso,
    sostengo con convinzione questa iniziativa. Mi tengo a disposizione per quanto possa occorrerti.